Art. 6.
(Riduzione del numero degli assessori).

      1. Al comma 1 dell'articolo 47 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole da: «che non deve essere» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «che non deve essere superiore a un quarto, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a quindici unità».
      2. Le lettere a) e b) del comma 5 dell'articolo 47 del citato testo unico di cui

 

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al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituite dalle seguenti:

          «a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 10.000 abitanti; non superiore a 5 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 7 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 150.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 200.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 200.001 e 300.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 300.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 15 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

          b) non superiore a 5 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 7 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 9 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 11 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri».

      3. Le disposizioni dell'articolo 47 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dai commi 1 e 2 del presente articolo, entrano in vigore a decorrere dalle prime elezioni comunali e provinciali successive alla data di entrata in vigore della presente legge.